Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26672/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA CRISTOFORO nato a ANDRIA il 31/05/1991 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sgaramella Cristoforo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di tentato furto; Considerato che il motivi di appello erano così esposti: «il giudice di prime cure nel dispositivo di sentenza rammenta una serie di sentenze riguardanti l'art. 625, n. 7, questa difesa non concorda pienamente, come non concorda assolutamente sulla equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla contestata recidiva»;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuta la estrema genericità dell'atto di appello, del tutto privo della esposizione di ragioni a sostegno e di motivata critica della sentenza di primo grado, va rilevata in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen, la inammissibilità di quella impugnazione per difetto di specificità dei motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto furto di lieve entità scippo reato flagrante altri reati furto aggravato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA CRISTOFORO nato a ANDRIA il 31/05/1991 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sgaramella Cristoforo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di tentato furto; Considerato che il motivi di appello erano così esposti: «il giudice di prime cure nel dispositivo di sentenza rammenta una serie di sentenze riguardanti l'art. 625, n. 7, questa difesa non concorda pienamente, come non concorda assolutamente sulla equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla contestata recidiva»;

Ritenuta la estrema genericità dell'atto di appello, del tutto privo della esposizione di ragioni a sostegno e di motivata critica della sentenza di primo grado, va rilevata in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen, la inammissibilità di quella impugnazione per difetto di specificità dei motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il