Ordinanza — n. 26672/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA CRISTOFORO nato a ANDRIA il 31/05/1991 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sgaramella Cristoforo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di tentato furto; Considerato che il motivi di appello erano così esposti: «il giudice di prime cure nel dispositivo di sentenza rammenta una serie di sentenze riguardanti l'art. 625, n. 7, questa difesa non concorda pienamente, come non concorda assolutamente sulla equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla contestata recidiva»;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuta la estrema genericità dell'atto di appello, del tutto privo della esposizione di ragioni a sostegno e di motivata critica della sentenza di primo grado, va rilevata in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen, la inammissibilità di quella impugnazione per difetto di specificità dei motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA CRISTOFORO nato a ANDRIA il 31/05/1991 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sgaramella Cristoforo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di tentato furto; Considerato che il motivi di appello erano così esposti: «il giudice di prime cure nel dispositivo di sentenza rammenta una serie di sentenze riguardanti l'art. 625, n. 7, questa difesa non concorda pienamente, come non concorda assolutamente sulla equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla contestata recidiva»;
Ritenuta la estrema genericità dell'atto di appello, del tutto privo della esposizione di ragioni a sostegno e di motivata critica della sentenza di primo grado, va rilevata in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen, la inammissibilità di quella impugnazione per difetto di specificità dei motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il