Civil appeal dismissed because the plaintiff formally withdrew the appeal before the court ruled on admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible because the plaintiff, Solazzo Giuseppe, formally withdrew the appeal via registered letter before the court could examine the merits. The defense argued for cost compensation, but the court noted the withdrawal occurred after the defense activity began. Consequently, the appeal was rejected, and costs were fully compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A civil appeal is inadmissible if the appellant formally withdraws the appeal before the court rules on its admissibility, rendering the proceeding moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLAZZO GIUSEPPE nato a CARMIANO il 21/12/1956 avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Solazzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto Quarta Francesco e Quarta Salvatore dal reato di minaccia loro ascritto; Rilevato che il 6 aprile 2023 il difensore e procuratore speciale della parte civile ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione con allegata procura speciale all'uopo conferita da Solazzo Giuseppe;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc, pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; Rilevato, quanto alla memoria con cui il difensore degli imputati chiede la condanna della parte civile alla rifusione delle spese, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, anche tenuto conto che l'attività difensiva è successiva al deposito della rinuncia al ricorso ad opera della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara integralmente compensate le spese tra le parti. Così deciso il