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Ordinanza — n. 26669/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26669/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTELMI ARCANGELA nato a VILLA CASTELLI il 03/11/1943 avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Antelmi Arcangela ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 26669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggressione fisica lesioni personali vittima accuse di abuso violenza domestica coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTELMI ARCANGELA nato a VILLA CASTELLI il 03/11/1943 avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Antelmi Arcangela ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24