Ordinanza — n. 26668/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ANTONIO DAMIANO nato a ZURIGO( SVIZZERA) il 13/05/1972 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tarantino Antonio Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il 19 maggio 2023 il difensore dell'imputato ricorrente ha trasmesso, via posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dall'imputato personalmente con firma autenticata dal medesimo difensore; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26668/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ANTONIO DAMIANO nato a ZURIGO( SVIZZERA) il 13/05/1972 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tarantino Antonio Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il 19 maggio 2023 il difensore dell'imputato ricorrente ha trasmesso, via posta elettronica certificata, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dall'imputato personalmente con firma autenticata dal medesimo difensore; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/