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Sentenza — n. 26667/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26667/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Mancini Filippo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen.. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali appositamente nominati, atto depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna il 28 novembre 2022.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26667/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma primo, cod. pen.. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali appositamente nominati, atto depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna il 28 novembre 2022.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale mancata attuazione degli accordi illeciti riscossione di pene pecuniarie pena convenzionale mancato rinnovo del contratto rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCINI FILIPPO nato a RAVENNA il 15/02/1975 avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Mancini Filippo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen..

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti dichiarazione di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dei procuratori speciali appositamente nominati, atto depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna il 28 novembre 2022.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelante, come convenuto tra le parti nell'atto di remissione e accettazione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelante Poggiali Franco. Così deciso il 24/0