Ordinanza — n. 26666/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICOLO FRANCESCO nato a BITONTO il 14/08/1995 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sicolo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza degli artt. 132, 133 e 131-bis cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 132, 133 e 131-bis cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICOLO FRANCESCO nato a BITONTO il 14/08/1995 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sicolo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza degli artt. 132, 133 e 131-bis cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0