Ordinanza — n. 26665/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI CALOGERO PIERO nato a PALERMO il 04/09/1994 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; I. Rilevato che l'imputato Lo Presti Calogero Piero ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un furgone; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta le modalità di identificazione dell'imputato quale responsabile del furto, si risolve in doglianze di fatto ed è volto a prefigurare una diversa lettura delle fonti di prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26665/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'imputato Lo Presti Calogero Piero ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un furgone; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta le modalità di identificazione dell'imputato quale responsabile del furto, si risolve in doglianze di fatto ed è volto a prefigurare una diversa lettura delle fonti di prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI CALOGERO PIERO nato a PALERMO il 04/09/1994 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; I. Rilevato che l'imputato Lo Presti Calogero Piero ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un furgone; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta le modalità di identificazione dell'imputato quale responsabile del furto, si risolve in doglianze di fatto ed è volto a prefigurare una diversa lettura delle fonti di prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0