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Ordinanza — n. 26663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ANTONIO nato a PALERMO 11 10/08/1994 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato La Rosa Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto con scasso di un'autovettura parcheggiato lungo la via pubblica (artt. 624, 625, nn. 2 e 7); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce il malgoverno delle regole della prova indiziaria, è generico e manifestamente infondato, poiché non si confronta adeguatamente con tutti gli elementi (gravi, precisi e concordanti indicati dai giudici di merito a carico dell'imputato, pag. 2 sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art.69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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prova informatica imputazione di furto assicurazione contro il furto reato di pirateria della strada trasmissione automatica di mezzi di prova azione mobiliare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ANTONIO nato a PALERMO 11 10/08/1994 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato La Rosa Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto con scasso di un'autovettura parcheggiato lungo la via pubblica (artt. 624, 625, nn. 2 e 7); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce il malgoverno delle regole della prova indiziaria, è generico e manifestamente infondato, poiché non si confronta adeguatamente con tutti gli elementi (gravi, precisi e concordanti indicati dai giudici di merito a carico dell'imputato, pag. 2 sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art.69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso