Italian court dismisses appeal against fraud conviction for generic grounds and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Mara Alfredo inadmissible regarding his conviction for fraudulent bankruptcy. The court rejected the first ground as generic because it merely cited legal maxims without addressing the specific case facts, and dismissed the second ground for being unsupported by reasoning and misstated as a violation of responsibility rather than sentencing treatment. Furthermore, the request for a new mitigating circumstance was denied because the prerequisite of the defendant's non-impugnation was factually absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 c.p.p.; Art. 219 comma 3 legge fall.; Art. 442 comma 2-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if grounds are generic without concrete factual analysis, unsupported by reasoning, or based on a new mitigating circumstance whose statutory prerequisites are not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARA ALFREDO nato a BATTIPAGLIA il 12/09/1961 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mara Alfredo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1 e 2) - consistito nella sottrazione di beni e denaro per oltre 700mila euro - a lui ascritto in qualità di amministratore e liquidatore della Mitica s.r.l. dichiarata fallita il 16 marzo 2017;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall., è generico poiché si esaurisce nella trascrizione di massime senza alcun riferimento al caso concreto; Ritenuto che il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili: - l'enunciazione del motivo (violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in punto di responsabilità) non corrisponde alla illustrazione dello stesso che fa riferimento, invece, al trattamento sanzionatorio; - sia l'enunciazione del motivo sia la successiva esposizione si risolvono in mere asserzioni del tutto sfornite di ragioni a sostegno;
Ritenuto, quanto alla memoria difensiva, che: - i motivi di ricorso riproposti sono inammissibili per le ragioni appena indicate; - la richiesta di applicazione del nuovo comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, dato che la ulteriore riduzione della pena inflitta ivi prevista è riconosciuta in caso di mancata impugnazione dell'imputato e del suo difensore; presupposto che nella specie è, all'evidenza, insussistente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così