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Ordinanza — n. 26658/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26658/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26658/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GIUSEPPE nato a SALEMI il 29/05/1977 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Giacalone Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'assenza dell'elemento psicologico e in relazione all'erronea applicazione delle circostanze aggravanti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla prescrizione maturata prima della sentenza di appello e non dichiarata, è manifestamente infondato, poiché prospetta degli enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (nel caso di specie, il reato di furto è aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio o utilità ex art. 625 nn. 2 e 7, ragion per cui il termine minimo di prescrizione è pari ad anni dieci); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26658/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625 nn. 2 e 7, ragion per cui il termine minimo di prescrizione è pari ad anni dieci); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione di furto doppia punibilità gravi addebiti penali altri capi d'accusa furto di lieve entità prove acquisite illegalmente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GIUSEPPE nato a SALEMI il 29/05/1977 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Giacalone Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'assenza dell'elemento psicologico e in relazione all'erronea applicazione delle circostanze aggravanti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla prescrizione maturata prima della sentenza di appello e non dichiarata, è manifestamente infondato, poiché prospetta degli enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (nel caso di specie, il reato di furto è aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio o utilità ex art. 625 nn. 2 e 7, ragion per cui il termine minimo di prescrizione è pari ad anni dieci); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 1Il consigliere estensore ._ Il Preside VincerAzo gubbi ezzullo