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Ordinanza — n. 26654/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26654/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO DOMENICO nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO il 28/06/1970 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che GIORDANO DOMENICO ricorre avverso la sentenza emessa in data 11 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Palermo che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta l'eccessività della pena in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, nonché la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione.

Regesto Legislator

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articolo 648 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26654/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, n.2, cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta l'eccessività della pena in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, nonché la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia imputazione di furto risarcimento per atto illecito abuso di impianti di telecomunicazioni furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO DOMENICO nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO il 28/06/1970 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che GIORDANO DOMENICO ricorre avverso la sentenza emessa in data 11 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Palermo che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta l'eccessività della pena in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, nonché la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione.

In particolare, la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il