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Ordinanza — n. 26653/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26653/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI ARCANGELO nato a PALERMO il 12/07/1974 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Robertì Arcangelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, con cui si lamenta rispettivamente la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di danneggiamento, la denegata concessione dell'attenuante di cui del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché l'insussistenza della recidiva, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto generici per indeterminatezza, ossia privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, con cui si lamenta rispettivamente la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di danneggiamento, la denegata concessione dell'attenuante di cui del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché l'insussistenza della recidiva, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto generici per indeterminatezza, ossia privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità furto aggravato scippo delitto tentata lesione personale semplice
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI ARCANGELO nato a PALERMO il 12/07/1974 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Robertì Arcangelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, con cui si lamenta rispettivamente la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di danneggiamento, la denegata concessione dell'attenuante di cui del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché l'insussistenza della recidiva, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto generici per indeterminatezza, ossia privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte dì una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend