Ordinanza — n. 26651/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIBISI NICOLA nato a AGRIGENTO il 20/02/1980 TERMINI GIUSEPPINA nato a CAMASTRA il 18/10/1961 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; J. Rilevato che Ribisi Nicola e Termini Giuseppina ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel reato di furto pluriaggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti contestano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sono manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26651/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Ribisi Nicola e Termini Giuseppina ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel reato di furto pluriaggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti contestano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sono manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIBISI NICOLA nato a AGRIGENTO il 20/02/1980 TERMINI GIUSEPPINA nato a CAMASTRA il 18/10/1961 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; J. Rilevato che Ribisi Nicola e Termini Giuseppina ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel reato di furto pluriaggravato; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti contestano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sono manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consi