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Ordinanza — n. 26649/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal argument and procedural violation regarding appeal court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and legal fees. The appellant's first ground was rejected as a mere repetition of arguments already dismissed in the appellate court without substantive legal critique. The second ground was barred because appeals against peace court judgments for this offense can only challenge violations of law, not evidentiary issues. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for this specific type of criminal proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. 28/08/2000, n. 274: Appeals against peace court judgments for offenses under their jurisdiction are admissible only for violations of law, excluding challenges based on evidentiary defects or lack of specific legal argumentation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility peace court jurisdiction violation of law requirement reiteration of arguments procedural exhaustion minaccia non comprovata risarcimento per atto illecito minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI DOMENICO nato a SIANO il 28/08/1938 avverso la sentenza del 29/04/2022 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Palnnieri Domenico ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Lagonegro, che ha confermato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace di Sala Consilina, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la corretta applicazione della legge penale posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al quadro probatorio posto a base del giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale contrasta la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi: cfr.

Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 1844,00 oltre accessori di legge (euro 473 per studio e 1371 per fase decisionale). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in euro 1844,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 24 maggio 2023 i Il consigliere estensore Vincenzo