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Ordinanza — n. 26648/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26648/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26648/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORANA VINCENZO nato a MARSALA il 03/02/1953 MAGNASCO FRANCESCO nato a CERDA il 02/01/1966 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Morana Vincenzo e Magnasco Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26648/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORANA VINCENZO nato a MARSALA il 03/02/1953 MAGNASCO FRANCESCO nato a CERDA il 02/01/1966 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Morana Vincenzo e Magnasco Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità truffa aggravata crimine favoreggiamento rapina qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORANA VINCENZO nato a MARSALA il 03/02/1953 MAGNASCO FRANCESCO nato a CERDA il 02/01/1966 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Morana Vincenzo e Magnasco Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente