Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26645/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26645/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26645/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRISCO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/09/1985 PRISCO DEMIS nato a NAPOLI il 08/12/1986 RICCARDI FABIO nato a NAPOLI il 10/04/1983 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che gli imputati Prisco Antonio, Prisco Demis e Riccardi Fabio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso presentato da Prisco Antonio e Prisco Demis, che contesta la penale responsabilità dei ricorrenti, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; considerato che il secondo motivo di ricorso presentato da Prisco Antonio e Prisco Demis, consistente nella doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 10 e 11); ritenuto che il primo motivo di ricorso presentato da Riccardi Fabio, che contesta penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; considerato che il secondo motivo di ricorso presentato da Riccardi Fabio, consistente nella doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e all'articolo 133 cod. pen. e nell'invocare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 10 e 11) ed inoltre perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 1), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 bis cod. pen, articolo 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26645/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità furto aggravato tentato furto confisca di valori patrimoniali ricettazione distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod. pen
articolo 133 cod. pen
e all'articolo 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRISCO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/09/1985 PRISCO DEMIS nato a NAPOLI il 08/12/1986 RICCARDI FABIO nato a NAPOLI il 10/04/1983 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che gli imputati Prisco Antonio, Prisco Demis e Riccardi Fabio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso presentato da Prisco Antonio e Prisco Demis, che contesta la penale responsabilità dei ricorrenti, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; considerato che il secondo motivo di ricorso presentato da Prisco Antonio e Prisco Demis, consistente nella doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 10 e 11); ritenuto che il primo motivo di ricorso presentato da Riccardi Fabio, che contesta penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; considerato che il secondo motivo di ricorso presentato da Riccardi Fabio, consistente nella doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e all'articolo 133 cod. pen. e nell'invocare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 10 e 11) ed inoltre perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 1), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am