Ordinanza — n. 26643/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KACORRI ALFRED nato il 11/05/1986 FRROKU KU3TIM nato il 21/11/1982 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; • Rilevato che gli imputati Kacorri Alfred e Frroku Kujtim ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna rispettivamente per i reati di cui agli artt. 416, 110, 56, 624 bis comma 3, 625 nn. 2 e 5 e 648 cod. pen. e per i reati di cui agli artt. 416, 110, 56, 624 bis comma 3 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione degli imputati dai reati a loro contestati per carenza di elementi probatori comprovanti al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità degli stessi, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna ed inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la non concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 7 e 8); considerato che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26643/2023 — snpen · Corte di Cassazione: rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KACORRI ALFRED nato il 11/05/1986 FRROKU KU3TIM nato il 21/11/1982 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; • Rilevato che gli imputati Kacorri Alfred e Frroku Kujtim ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna rispettivamente per i reati di cui agli artt. 416, 110, 56, 624 bis comma 3, 625 nn. 2 e 5 e 648 cod. pen. e per i reati di cui agli artt. 416, 110, 56, 624 bis comma 3 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione degli imputati dai reati a loro contestati per carenza di elementi probatori comprovanti al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità degli stessi, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna ed inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la non concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 7 e 8); considerato che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
8) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C