Sentenza — n. 26641/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASSETTI EMILIANO nato a FIRENZE il 17/04/1981 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che TOMASSETTI EMILIANO ricorre avverso la sentenza emessa in data 22 febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Firenze che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il ricorso, diretto a contestare l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 217, R.D. 16 marzo 1942, n.267, nonché la mancanza di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., non è inammissibile o manifestamente infondato. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale la mera irregolarità delle scritture contabili, come prospettata dalla Corte territoriale, non è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 26641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso, diretto a contestare l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 217, R.D. 16 marzo 1942, n.267, nonché la mancanza di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., non è inammissibile o manifestamente infondato. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale la mera irregolarità delle scritture contabili, come prospettata dalla Corte territoriale, non è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASSETTI EMILIANO nato a FIRENZE il 17/04/1981 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che TOMASSETTI EMILIANO ricorre avverso la sentenza emessa in data 22 febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Firenze che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il ricorso, diretto a contestare l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 217, R.D. 16 marzo 1942, n.267, nonché la mancanza di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., non è inammissibile o manifestamente infondato. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale la mera irregolarità delle scritture contabili, come prospettata dalla Corte territoriale, non è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma.
I giudici di merito, inoltre, hanno omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che, non ricorrendo le cause di non punibilità ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato si è estinto per intervenuta prescrizione il 14 luglio 2022. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente