Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26639/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding suspended sentence renewal due to prior custodial penalty exceeding limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Maccarani's appeal inadmissible against a second suspended sentence. The appellant argued for renewed suspension benefits, but the court noted he previously served a custodial sentence of two years and ten days. Since the prior custodial penalty combined with the new sentence exceeds the two-year limit for adults, the suspension cannot be granted.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 163, 164, 167 cod. pen.; Art. 445 comma 2 cod. proc. pen.: In cases of plea bargaining, the extinction of criminal effects for the purpose of renewing a suspended sentence applies only to pecuniary penalties or alternative sanctions; if a custodial penalty was applied, it must be considered for the second benefit's grantability.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspended sentence renewal custodial penalty limits plea bargaining effects criminal benefit exhaustion Italian criminal procedure bancarotta fraudolenta cattiva gestione restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 167 cod. pen.
Art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
pen., nonché dell'art. 445 comma 2 cod.
art. 445 comma 2 cod. proc. pen
pen., nonché dell'art. 445 comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - Sentenza n. 27589 del 22/03/2019
circa la concedibilità di un secondo beneficio." (Sez. 6 - Sentenza n. 27589 del 22/03/2019, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARANI GIOVANNI nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/06/1959 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Maccarani Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui 216, 223 I. fall.; considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso la parte denuncia la violazione degli artt. 163, 164 e 167 cod. pen., nonché dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen., in relazione al punto della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di ulteriore concessione della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, per cui "in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio." (Sez. 6 - Sentenza n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076 - 01; più risalente, Sez.

U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Rv. 218529 - 01); considerato che, in effetti, l'odierno ricorrente, in data 12/07/1990, ha subito una sentenza ex 444 cod. proc. pen. di applicazione della pena di mesi due e giorni dieci di reclusione, rispetto alla quale ha beneficiato, una prima volta, della sospensione condizionale della pena e preso atto che, nel presente procedimento, il Tribunale di Milano (confermato dalla sentenza di appello) ha inflitto la pena di anni due di reclusione; ritenuto che, alla luce dell'indirizzo suesposto, gli effetti penali del reato rispetto al quale il ricorrente aveva fruito della sospensione condizionale, almeno ai ristretti fini della seconda concessione del beneficio, non possono dirsi estinti e che, conseguentemente, la sospensione della pena è subordinata ai limiti quantitativi segnati dall'art. 164 comma 4 0 cod. pen.; appurato che la pena detentiva precedentemente inflitta, sommata a quella irroganda, oltrepassa il limite di due anni previsto per gli adulti dagli artt. 163 comma 10 e 164 comma 40 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il