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Ordinanza — n. 26637/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription and co-conspirator proof, upholding lower court conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26637/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim of prescription and the challenge to the co-conspirator's lack of proof. The court found the ordinary prescription period interrupted by prior judgments and noted that even under the most favorable interpretation, the maximum term would not have expired before the second-instance verdict. Furthermore, the court ruled that the third ground regarding sentencing discretion and recidivism exclusion was inadmissible in a legality review, affirming the lower court's factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 160, Art. 63, Art. 99, Art. 133 cod. pen.: The prescription period is interrupted by final judgments; the court of legality cannot review the factual assessment of recidivism or sentencing discretion exercised by the lower court.

Parole chiave

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criminal prescription period reiterated recidivism legality review limits co-conspirator proof sentencing discretion recidiva nell'infrazione riduzione della pena restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 160 cod. pen.
che porta la pena ad anni sei di reclusione- aumentata di un terzo), è di certo interrotto dalle sentenze di primo e secondo grado: la tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, che fa leva sull'abrogazione del primo comma dell'art. 160 cod.
Art. 63 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Il termine massimo di prescrizione, invece, è pari ad anni otto più due terzi (ex art. 99, comma 4, cod.
Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 625 cod. pen
pen.: la prescrizione va individuata nel massimo della pena per la più grave delle aggravanti concorrenti -in questo caso quella prevista dall'art. 625 cod. pen.
art. 160 cod. pen
che porta la pena ad anni sei di reclusione- aumentata di un terzo), è di certo interrotto dalle sentenze di primo e secondo grado: la tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, che fa leva sull'abrogazione del primo comma dell'art. 160 cod. pen.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA CORRADO nato a SIRACUSA il 21/04/1971 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; # Rilevato che l'imputato Navarra Corrado ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato: premesso che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), nella specie si tratta di un furto monoaggravato commesso in data 13 settembre 2010, con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Il termine ordinario di prescrizione (anni otto, facendo riferimento agli articoli 63 comma 4, 99, comma 4 e 161 cod. pen.: la prescrizione va individuata nel massimo della pena per la più grave delle aggravanti concorrenti -in questo caso quella prevista dall'art. 625 cod. pen. che porta la pena ad anni sei di reclusione- aumentata di un terzo), è di certo interrotto dalle sentenze di primo e secondo grado: la tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, che fa leva sull'abrogazione del primo comma dell'art. 160 cod. pen. non considera che, secondo tale riforma, la prescrizione non corre più dopo la sentenza di condanna di primo grado, sicché anche sotto questo profilo la doglianza sarebbe infondata.

Applicando tuttavia la normativa più favorevole, si ottiene che il termine di otto anni non è decorso né tra il decreto di citazione a giudizio e la sentenza di primo grado né tra questa e la sentenza di secondo grado. Il termine massimo di prescrizione, invece, è pari ad anni otto più due terzi (ex art. 99, comma 4, cod. pen.) e dunque ad anni 13 mesi 4 di reclusione decorrenti dal fatto, sicché il reato si prescrive alla data del 13 gennaio 2024. Nemmeno rileva, ai fini della qualificazione della recidiva reiterata come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata prova del concorso con la coimputata (non ricorrente per cassazione), è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (cfr. pagg. 1 - 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della recidiva e della mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della C