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Ordinanza — n. 26636/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as mere complaints lacking legal grounds regarding evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The defendants argued that the appellate court erred in evaluating witness credibility, insufficiently motivated their criminal responsibility, or mischaracterized the legal facts. The court rejected these claims, ruling that they constituted mere complaints about facts rather than valid legal arguments and sought an impermissible re-evaluation of clear evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or requests to re-weigh evidence without demonstrating a violation of law or logical flaws in the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals mere complaints factual dissatisfaction evidence re-evaluation criminal procedure menomazione psichica responsabilità penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RESTIVO ANGELO nato a CATANIA il 10/04/1976 CANNAVO GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/02/1995 ARCIDIACONO MARIANO nato a ACIREALE il 17/08/1994 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che gli imputati Restivo Angelo, Cannavò Giuseppe e Arcidiacono Mariano ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. riconoscendo il vizio parziale di mente per Arcidiacono e rideterminando le pene; ritenuto che i motivi di ricorso presentati dai ricorrenti sono i seguenti: - il ricorrente Restivo Angelo contesta, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in merito alle dichiarazioni rese dal teste di P.G. e alla mancanza di riscontri in ordine alla partecipazione dell'imputato; - il ricorrente Cannavò Giuseppe contesta, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione in merito alla responsabilità dello stesso nel tentativo di furto e all'idoneità degli atti da lui computi ad essere diretti inequivocabilmente alla consumazione del delitto di furto; - il ricorrente Arcidiacono Mariano contesta, con unico motivo di ricorso, l'erronea valutazione dell'attendibilità delle testimonianze in merito alla capacità di intendere e di volere dell'imputato e l'errata qualificazione giuridica dei fatti in merito al reato contestato.

Considerato che i motivi di ricorso sopra descritti non sono consentiti, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna e inoltre che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.