Ordinanza — n. 26635/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONARDI GIOVANNA nato a CATANIA il 24/06/1940 CAMMARATA ROSARIO nato a CATANIA il 17/12/1972 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Leonardi Giovanna e Cammarata Rosario ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge in riferimento alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché il termine prescrizionale, trattandosi di furti pluriaggravati, è di 12 anni e mesi 6 per cui, essendo stati i reati commessi in data 18.01.2011, essi si prescrivono in data 18.07.2023, data successiva alla pronuncia impugnata; chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 648 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26635/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge in riferimento alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché il termine prescrizionale, trattandosi di furti pluriaggravati, è di 12 anni e mesi 6 per cui, essendo stati i reati commessi in data 18.01.2011, essi si prescrivono in data 18.07.2023, data successiva alla pronuncia impugnata; chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONARDI GIOVANNA nato a CATANIA il 24/06/1940 CAMMARATA ROSARIO nato a CATANIA il 17/12/1972 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Leonardi Giovanna e Cammarata Rosario ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge in riferimento alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché il termine prescrizionale, trattandosi di furti pluriaggravati, è di 12 anni e mesi 6 per cui, essendo stati i reati commessi in data 18.01.2011, essi si prescrivono in data 18.07.2023, data successiva alla pronuncia impugnata; chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino). Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi te