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Ordinanza — n. 26634/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on false identity claims, ruling crime consummated upon false statement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Ibrahimovic Brendos's appeal inadmissible regarding his conviction for false identity declarations. The appellant argued the crime should be classified as an attempt, but the court held the offense is consummated immediately upon making false statements to a public official. Consequently, the court rejected the procedural objection and upheld the original conviction while ordering the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; The crime of false declarations to a public official is consummated at the moment the false statement is made, regardless of whether the official immediately discovers the falsity or whether the declarant later admits the truth.

Parole chiave

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false identity declarations consummated crime attempt public official statements Cassazione appeal dismissal Italian criminal procedure uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
art. 496 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMOVIC BRENDOS (CUI 04M0A16) nato a MILANO il 21/11/1998 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Ibrahimovic Brendos ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all'art. 496 cod. pen., nonché a due episodi riconducibili all'art. 116 commi 15 e 17 del codice della strada, per aver guidato un'automobile senza aver conseguito la patente di guida; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della omessa riqualificazione del fatto come tentativo, è manifestamente infondato, atteso che il reato si perfeziona già nel momento in cui il soggetto ha reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale, essendo irrilevante che egli abbia poi ammesso di avere reso false dichiarazioni fornendo al contempo i dati veritieri; né vale obiettare la circostanza che il pubblico ufficiale che ha raccolto la dichiarazione dell'odierno ricorrente abbia potuto immediatamente appurare la falsità, non potendo certo farsi dipendere lo forma di manifestazione del reato (tentata o consumata) dalla prontezza dell'operante di PG nel rilevare il mendacio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente