Cassation court dismisses appeals against conviction for assault, citing expired prescription and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against the Second Instance Court's confirmation of their assault convictions inadmissible. The defendants argued that the statute of limitations had expired due to procedural suspensions and that the victim's testimony was unreliable, but the court found these arguments generic or procedurally improper. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 159 cod. pen.; The statute of limitations for criminal offenses runs continuously unless interrupted by specific legal acts, and procedural delays caused by a defense attorney's legitimate impediment do not suspend the limitation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANDRETTA ETTORE nato a AVELLINO il 06/03/1972 ANDRETTA SALVATORE nato a EBOLI il 28/02/1971 ANDRETTA MARIO nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 18/03/1993 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; o Rilevato che Andretta Salvatore, Andretta Ettore e Andretta Mario ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 582-585 e 612 cpv. cod. pen.; vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., per essere spirato il termine di prescrizione del reato già alla data della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato; nella specie, infatti, le censure dei ricorrenti si appuntano sui rinvii disposti dal Tribunale di Salerno in data 08.10.2020 e in data 15.04.2021, rispetto ai quali sarebbe stata illegittimamente dichiarata la sospensione dei termini di prescrizione, atteso che il differimento, oltre che per l'impedimento dovuto a concomitante impegno professionale del difensore degli imputati, sarebbe derivato da esigenze istruttorie, quali l'assenza dei testi citati dalla difesa; le doglianze, nondimeno, non hanno pregio, in quanto è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il legittimo impedimento del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e dunque disporre, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo dei testi assenti (cfr.
Sez. 2 - , Sentenza n. 5050 del 19/01/2021 Rv. 280564 - 01, la quale esprime il principio di diritto suesposto rispetto all'ipotesi della sospensione del corso della prescrizione per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali, con argomentazioni, tuttavia, estendibili all'istituto del legittimo impedimento); considerato dunque che i predetti periodi di sospensione vanno computati, come del resto gli ulteriori, sicché in primo grado vi sono stati 730 giorni di sospensione e altri 154 in secondo grado; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inattendibilità del narrato della persona offesa, il cui rilievo avrebbe condotto "ad accreditare un contesto di non punibilità per aggressioni recíproche"(cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione), è generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni sul punto della Corte territoriale, che a pag. 4 del provvedimento gravato, con motivazione lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, ripercorre i connotati di una aggressione unilaterale da parte di tre persone nei confronti della persona offesa; rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, almeno nella forma putativa, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; l'impugnazione, infatti, mira ad invertire i ruoli della persona offesa e degli imputati, trascurando le statuizioni della sentenza impugnata, che invece correttamente corrobora il dato dell'unilateralità dell'aggressione, valorizzando anche la circostanza che uno degli aggressori fosse armato di bastone; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24