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Ordinanza — n. 26631/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft of electricity due to generic grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds cited were generic and lacked the specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding the attribution of responsibility, but the court found these arguments too indeterminate to allow the appellate judge to exercise its supervisory role. Consequently, the procedural judgment became final, barring any future prosecution for the same offense under the new complaint-based regime.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific factual or legal grounds for the alleged violation is inadmissible, as such generic objections prevent the appellate court from exercising its supervisory function and create a substantive res judicata effect.

Parole chiave

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generic appeal grounds violation of law procedural inadmissibility res judicata effect theft of electricity Code of Criminal Procedure supervisory role danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 648 cod. proc. pen.
Legge n. 150 del 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZETTA ANIELLO nato a SARNO il 23/02/1952 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Lanzetta Aniello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto di energia elettrica. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid