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Ordinanza — n. 26629/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism and generic mitigating circumstances in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to raise the contested issue of recidivism in the appeal stage. The appellant also argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the Court found this argument inadmissible and unfounded given the lower court's reasoning. Consequently, the judgment became final and binding, preventing the reopening of the case due to the subsequent change in prosecutable offenses.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 624, 625 n.2 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises issues not included in the grounds of appeal, and a final judgment precludes subsequent claims based on new non-punishability grounds.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal recidivism not raised generic mitigating circumstances res judicata effect change in prosecutable offenses truffa aggravata aggravamento della pena altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n.2 c.p.
Art. 648 c.p.p.
Law n. 150 of 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH DENI nato a PIOVE DI SACCO il 07/11/1984 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Hudorovich Deni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il riconoscimento della contestata recidiva, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere estense [e DF-POSITATA Il Presidertte