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Ordinanza — n. 26625/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft charges due to inadmissible arguments and procedural bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Salah and Islam inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court rejected their claims regarding the aggravating circumstance of violence against property, ruling that such arguments merely repeated those already dismissed in the appellate court without providing specific argumentation. Furthermore, the court held that the procedural bar created by the inadmissible appeal prevents the new prosecution regime established by Law 150/2022 from applying to these facts.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 648 c.p.p.: An appeal that is inadmissible due to lack of specific argumentation or procedural defects creates a substantive res judicata effect, rendering subsequent procedural acts like the integration of new grounds for non-prosecution legally irrelevant.

Parole chiave

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inadmissible appeal violence against property res judicata effect Law 150 2022 procedural bar theft charges court costs aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 648 c.p.p.
Law n. 150 of 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017
(Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017 Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEULAL SALAH nato il 29/09/1994 FARHAT ISLAM nato il 19/10/1994 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Beulal Salah e Farhat Islam ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso ed il motivo nuovo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che le doglianze sono manifestamente inammissibili in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che afferma come, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita. (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017 Rv. 270478); chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il