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Ordinanza — n. 26623/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and res judicata effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the recognition of aggravating circumstances, but the court found this ground legally impermissible in a final review stage as it constituted mere factual complaints rather than specific legal arguments. Consequently, the procedural outcome established a substantive res judicata effect, rendering subsequent non-punishment claims legally irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal in final review is inadmissible if it consists solely of factual complaints or repeats arguments already rejected at the appellate level, as such defects prevent the formation of a substantive res judicata that bars subsequent non-punishment claims.

Parole chiave

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final review appeal inadmissibility grounds substantive res judicata factual complaints non-punishment claims appellate repetition court costs and fine circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 648 c.p.p.
Law n. 150 of 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI RAFFAELE nato a BARI il 19/01/1994 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Tanzi Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in riferimento al riconoscimento delle aggravanti contestate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che la questione sollevata è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci