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Ordinanza — n. 26620/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for being generic and lacking specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of objection was too generic and lacked the specific elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued against the lower court's reasoning on the charge of threats, but failed to identify the precise factual or legal errors. Consequently, the court ruled that the procedural judgment became final, preventing the reopening of the case under the new 2022 law on public prosecution complaints.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A generic appeal lacking specific grounds fails to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power, rendering the judgment final and barring subsequent prosecution under the law on public complaints.

Parole chiave

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generic appeal grounds criminal procedure code finality of judgment public prosecution complaints inadmissible appeal sustantive judgment procedural bar minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 648 cod. proc. pen.
Law n. 150 del 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOTINO MARCELLINO nato a BONEA il 28/11/1969 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Votino Marcellino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il con