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Ordinanza — n. 26617/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim barred in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground challenged the lack of application for generic mitigating circumstances. The appellant argued this was a procedural error, while the court noted the first-instance judgment already provided sufficient reasoning without logical flaws. The court ruled that such challenges are strictly prohibited in cassation, as the lower court was not required to address every favorable element, only the decisive ones.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they challenge the non-application of generic mitigating circumstances, as the supreme court does not review the exhaustive assessment of all facts by the court of appeal.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation inadmissibility criminal appeal procedure procedural bar Art. 600 c.p.p. dichiarazione mendace uso di false generalità informazione erronea

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 08/09/1984 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che De Rosa Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presia t