Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unsupported by concrete evidence of witness intimidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of a conviction for personal injuries, arguing procedural illegality regarding the acquisition of witness statements under Article 500 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as generic and unsupported, noting that the appellant's arguments merely repeated reasons already found infondate by the appellate judge and lacked the concrete, objective elements required to prove witness intimidation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 500, comma 4, cod. proc. pen.; An appeal alleging illegality in acquiring witness statements based on intimidation is inadmissible if it is generic and fails to provide concrete, objective elements demonstrating such pressure, as required by established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO NAZZARENO nato a LATINA il 23/12/1970 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Giorgio Nazzareno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali per illegittimità dell'ordinanza di acquisizione della denuncia querela e delle sommarie informazioni rese ex art. 500, comma 4, cod.proc.pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova testimoniale, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività (Sez. 6, n. 29342 del 10/04/2019 Rv. 276279); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Preside