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Ordinanza — n. 26612/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against burglary conviction for procedural violations and excessive sentencing claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26612/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alil Nasir inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the conviction for aggravated burglary and the sentence length, but the court rejected these claims as they violated the principle of finality and exceeded the scope of a legality review. The court held that factual grievances and sentencing discretion belong to the trial judges, not the appellate court in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; Appeals based on mere factual grievances or excessive sentencing are inadmissible in the stage of legality review as they fall within the discretion of the trial judges.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Legality Review Stage Factual Grievances Sentencing Discretion Recidivism Evaluation Inadmissible Appeal Court Costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIL NASIR nato il 15/06/1966 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alil Nasir ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di furto in abitazione pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata);

Ccnsiderato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il con