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Ordinanza — n. 26611/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding comparative sentencing, ruling criminal record applies to both recidivism and proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Confuorto Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law by improperly using his prior convictions in the comparative sentencing phase under Article 69 of the Penal Code. The court rejected this, stating that the general criterion for comparative sentencing under Article 133 of the Penal Code allows prior convictions to be considered for both recidivism and overall proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Prior criminal convictions may be considered in comparative sentencing to evaluate the offender's personality and the crime's substance, serving both recidivism and proportionality purposes.

Parole chiave

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comparative sentencing recidivism proportionality principle prior convictions penal code interpretation dichiarazione mendace false indicazioni su attività commerciali confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
1423/56 e 495 cod.pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, ai fini della comparazione delle circostanze, nel sistema penale vigente il criterio generale che deve essere osservato dal giudice è quello risultante dallo schema dell'art. 133 cod.
Art. 9 L. 1423/56
Art. 495 cod. pen.
art. 69 cod.pen
1423/56 e 495 cod.pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen.
art. 133 cod. pen
non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, ai fini della comparazione delle circostanze, nel sistema penale vigente il criterio generale che deve essere osservato dal giudice è quello risultante dallo schema dell'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COFUORTO MASSIMO nato a CERCOLA il 19/04/1974 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Confuorto Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di cui agli artt.

9. L. 1423/56 e 495 cod.pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, ai fini della comparazione delle circostanze, nel sistema penale vigente il criterio generale che deve essere osservato dal giudice è quello risultante dallo schema dell'art. 133 cod. pen.; dal coordinamento di detta norma con quello dell'art. 69 stesso codice, si evince che il giudizio di comparazione deve essere fatto dal giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, allo scopo di ottenere una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso che, pur senza rinnegare il principio della proporzione tra la pena ed il reato, tenga conto, nel commisurare la pena da infliggere in concreto, della particolare personalità del reo, considerato sotto ogni aspetto sintomatico, e della sostanziale entità della condotta criminosa.

Pertanto le precedenti condanne dell'imputato ben possono essere prese in considerazione non solo come elemento costitutivo della recidiva, ma anche ai fini del giudizio di comparazione, giacché ben può un elemento polivalente, quale quello dei precedenti penali, essere utilizzato più volte per fini e conseguenze diverse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presi