Cassation appeal dismissed because the lawyer signing it was not yet enrolled in the special bar roll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed by a lawyer not yet enrolled in the special bar roll. Although the appeal had been converted into a cassation petition, the court held that the lack of enrollment at the time of signing rendered the document invalid under established case law. Consequently, the petition was rejected without procedural formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation petition signed by a lawyer not yet enrolled in the special bar roll is inadmissible, even if the original appeal was erroneously filed by the party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO MARIA ROSA nato,a PALERMO il 24/11/1979 avverso la sentenza del 01/04/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEd,ato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Rilevato che Viscuso Maria Rosa ha proposto appello tramite il proprio difensore avv. Loredana Mancino, avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, con cui la predetta veniva condannata per il reato di minaccia, e che tale appello è stato convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Termini Imerese visti gli artt. 37 D.Lgs n. 274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen. con ordinanza del 23 settembre 2022;
Rilevato che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv. Loredana Mancino che, alla data di proposizione della impugnazione, 7 giugno 2022, non era ancora iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649;
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pr side