Ordinanza — n. 26609/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO MARIA nato a NAPOLI il 11/03/1986 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (13 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Finizio Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti della suddetta imputata per il reato di lesioni aggravate, in relazione all'art. 576, comma 5-bis, cod.pen; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché essendo stata contestata ed applicata la recidiva specifica e reiterata ex art. 99, quarto comma, il termine di prescrizione prorogato è quello decennale che deriva dalla applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e sarebbe scaduto solo il 29 maggio 2024; considerato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26609/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO MARIA nato a NAPOLI il 11/03/1986 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (13 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Finizio Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti della suddetta imputata per il reato di lesioni aggravate, in relazione all'art. 576, comma 5-bis, cod.pen; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché essendo stata contestata ed applicata la recidiva specifica e reiterata ex art. 99, quarto comma, il termine di prescrizione prorogato è quello decennale che deriva dalla applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e sarebbe scaduto solo il 29 maggio 2024; considerato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il President