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Ordinanza — n. 26603/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for alleging mere factual dissatisfaction rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of an aggravating circumstance and its finding of joint responsibility for aggravated injuries. The court ruled that the arguments were merely expressions of factual dissatisfaction regarding evidence evaluation, which fall outside the scope of the Supreme Court's review under established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 4 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or the evaluation of evidence are inadmissible as they do not constitute a specific legal error or a misreading of procedural issues.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual dissatisfaction bar joint responsibility exclusion aggravated injuries penalty Supreme Court review limits lesione alla caviglia responsabilità personale corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 4 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. b c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
Non si procede alla liquidazione delle spese richieste dalla parte civile, alla luce dell'assenza di un concreto contributo al dibattito processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIANO GIANCARLO nato a TIVOLI il 12/07/1987 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ariano Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, escludendo la circostanza aggravante ex art. 61, n. 4, cod. pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile di concorso nel delitto di lesioni personali pluriaggravate; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura (incertezza della prova e inattendibilità dei testi) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 8-10 della sentenza impugnata), sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Non si procede alla liquidazione delle spese richieste dalla parte civile, alla luce dell'assenza di un concreto contributo al dibattito processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pres