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Ordinanza — n. 26601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/07/1972 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; 0-3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Caldarelli Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli che lo ha condannato a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per furto aggravato. considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale censura la motivazione della sentenza impugnata relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 69 c.p; Ordinanza — n. 26601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nella specie, la Corte territoriale - sollecitata sul punto dalla difesa - ha dato conto delle ragioni sottese al giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p., che la difesa in questa sede inammissibilmente contesta (si v. pag. 4 sent. impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese allegazioni insufficientemente motivate opposizione tardiva termini di ricorso spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 69 c.p
245931); nella specie, la Corte territoriale - sollecitata sul punto dalla difesa - ha dato conto delle ragioni sottese al giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p., che la difesa in questa sede inammissibilmente contesta (si v.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/07/1972 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; 0-3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Caldarelli Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli che lo ha condannato a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per furto aggravato. considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale censura la motivazione della sentenza impugnata relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nella specie, la Corte territoriale - sollecitata sul punto dalla difesa - ha dato conto delle ragioni sottese al giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p., che la difesa in questa sede inammissibilmente contesta (si v. pag. 4 sent. impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Preside