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Ordinanza — n. 26599/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26599/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAYEV RUSLAN nato il 28/06/1972 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Papayev Ruslan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e al trattamento sanzionatorio, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 1 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alle fonti probatorie poste a fondamento della responsabilità dell'imputato, e pag. 2 in relazione alla contestazione della recidiva) e perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., è anche manifestamente infondato, perché denunzia asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26599/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alle fonti probatorie poste a fondamento della responsabilità dell'imputato, e pag. 2 in relazione alla contestazione della recidiva) e perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., è anche manifestamente infondato, perché denunzia asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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causalità del colpo di frusta circostanze aggravanti o attenuanti trauma alla mano caso di rigore personale lesione alla spalla lesioni personali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAYEV RUSLAN nato il 28/06/1972 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Papayev Ruslan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e al trattamento sanzionatorio, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 1 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alle fonti probatorie poste a fondamento della responsabilità dell'imputato, e pag. 2 in relazione alla contestazione della recidiva) e perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., è anche manifestamente infondato, perché denunzia asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Preside