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Ordinanza — n. 26597/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and repetition of already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Caponetto Manolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a lack of reasoning regarding a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, was deemed absolutely generic and merely repetitive of arguments already properly evaluated and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for admissibility as it did not present new substantive legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are absolutely generic or if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal repetition of arguments mitigating circumstance denial Article 62 Penal Code procedural costs order Court of Cassazione ruling prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONETTO MANOLO nato a CATANIA il 20/03/1983 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Caponetto Manolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art.62, n. 4 c.p., oltre ad essere caratterizzata da assoluta genericità di formulazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla non concessione della circostanza attenuante suddetta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente