Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26596/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26596/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26596/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARWISH GOUDA MAGDI GOUDA nato il 27/06/1992 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Darwish Gouda Magdi Gouda ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante delle cose oggetto di furto alla pubblica fede di cui all'art. 625, primo comma, n.7 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello (si veda pag. 1 del provvedimento impugnato), è pure manifestamente infondato, dal momento che, anche ad ammettere che l'imputato sia stato identificato mediante le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel supermercato, resta fermo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen." (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja) Rv. 280157 - 0); anzi, l'evenienza che l'imputato abbia confessato di aver sottratto le barrette di cioccolato e di essersene impossessato superando indisturbato le porte di ingresso, semmai, è indicativa del fatto che nel supermercato non veniva esercitata una sorveglianza specificamente efficace a scongiurare il furto delle cose riposte sugli scaffali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26596/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante delle cose oggetto di furto alla pubblica fede di cui all'art. 625, primo comma, n.7 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello (si veda pag. 1 del provvedimento impugnato), è pure manifestamente infondato, dal momento che, anche ad ammettere che l'imputato sia stato identificato mediante le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel supermercato, resta fermo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen." (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja) Rv. 280157 - 0); anzi, l'evenienza che l'imputato abbia confessato di aver sottratto le barrette di cioccolato e di essersene impossessato superando indisturbato le porte di ingresso, semmai, è indicativa del fatto che nel supermercato non veniva esercitata una sorveglianza specificamente efficace a scongiurare il furto delle cose riposte sugli scaffali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanza aggravante caso grave pubblica istigazione a delinquere truffa aggravata reato flagrante pubblicità di occasioni di libidine
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARWISH GOUDA MAGDI GOUDA nato il 27/06/1992 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Darwish Gouda Magdi Gouda ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante delle cose oggetto di furto alla pubblica fede di cui all'art. 625, primo comma, n.7 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello (si veda pag. 1 del provvedimento impugnato), è pure manifestamente infondato, dal momento che, anche ad ammettere che l'imputato sia stato identificato mediante le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel supermercato, resta fermo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen." (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja) Rv. 280157 - 0); anzi, l'evenienza che l'imputato abbia confessato di aver sottratto le barrette di cioccolato e di essersene impossessato superando indisturbato le porte di ingresso, semmai, è indicativa del fatto che nel supermercato non veniva esercitata una sorveglianza specificamente efficace a scongiurare il furto delle cose riposte sugli scaffali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pres