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Ordinanza — n. 26593/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26593/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GIOVANNI nato a BARLETTA il 06/09/1979 avverso la sentenza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marino Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Giudice di Pace di Barletta in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censurano varie carenze motivazionali del provvedimento impugnato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, il provvedimento impugnato esprime un iter logico giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, tra cui spiccano le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, risultate intrinsecamente credibili, la relazione di Pronto Soccorso dell'ospedale di Barletta, nonché le deposizioni dello stesso imputato, che ha riconosciuto di aver intrattenuto un alterco con la persona offesa, nel medesimo contesto spazio-temporale dei fatti imputati;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26593/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che vengono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale trauma alla mano accusa penale mancata prova di parzialità azione civile vittima di infortunio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GIOVANNI nato a BARLETTA il 06/09/1979 avverso la sentenza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marino Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Giudice di Pace di Barletta in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censurano varie carenze motivazionali del provvedimento impugnato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, il provvedimento impugnato esprime un iter logico giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, tra cui spiccano le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, risultate intrinsecamente credibili, la relazione di Pronto Soccorso dell'ospedale di Barletta, nonché le deposizioni dello stesso imputato, che ha riconosciuto di aver intrattenuto un alterco con la persona offesa, nel medesimo contesto spazio-temporale dei fatti imputati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che vengono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il con