Ordinanza — n. 26591/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; o 3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mykola Melia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato inoltre, con riferimento al riconoscimento dell'imputato operato sulla base delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (es cfr. tra le altre, Sez. 6, 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910) e che, nel caso di specie, la valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese è ampiamente motivata dal giudice di merito (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato inoltre, con riferimento al riconoscimento dell'imputato operato sulla base delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (es cfr. tra le altre, Sez. 6, 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910) e che, nel caso di specie, la valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese è ampiamente motivata dal giudice di merito (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIA MYKOLA nato il 04/08/1996 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; o 3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mykola Melia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato inoltre, con riferimento al riconoscimento dell'imputato operato sulla base delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (es cfr. tra le altre, Sez. 6, 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910) e che, nel caso di specie, la valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese è ampiamente motivata dal giudice di merito (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il cons