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Ordinanza — n. 26590/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26590/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Stagno's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. Stagno argued the lower court failed to provide specific reasoning regarding his criminal responsibility, but the court found his arguments merely repeated those already rejected on appeal without substantive critique. Consequently, the appeal was dismissed, and Stagno was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing new, specific, and argumentative criticism of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds criminal responsibility reasoning Italian procedural law Court of Cassation aggravated theft conviction imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAGNO GIUSEPPE nato a FAVARA il 28/08/1974 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Stagno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; considerato l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già articolate in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente