Sentenza — n. 26584/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTESE DANIELA nato a PALERMO il 14/09/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cortese Daniela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che l'ha condannata alla pena - condizionalmente sospesa - di quattro mesi di reclusione ed € 120 di multa per il reato di furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 26584/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione di legge in riferimento alla estraneità dell'imputata dai fatti di causa, non è manifestamente infondato sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale e non ricorrendo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 31.7.2014. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Parole chiave
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te SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTESE DANIELA nato a PALERMO il 14/09/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cortese Daniela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che l'ha condannata alla pena - condizionalmente sospesa - di quattro mesi di reclusione ed € 120 di multa per il reato di furto aggravato.
Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione di legge in riferimento alla estraneità dell'imputata dai fatti di causa, non è manifestamente infondato sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale e non ricorrendo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 31.7.2014. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente