Ordinanza — n. 26583/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DEGLI ANGELI FABIO nato a CARMIANO il 24/11/1970 nel procedimento a carico di: CASSANO LAURA nato a GALATINA il 09/10/1974 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che Degli Angeli Fabio, quale parte civile, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha assolto Cassano Laura dal reato di lesioni; considerato, preliminarmente, che sono manifestamente infondati tutti i motivi con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DEGLI ANGELI FABIO nato a CARMIANO il 24/11/1970 nel procedimento a carico di: CASSANO LAURA nato a GALATINA il 09/10/1974 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che Degli Angeli Fabio, quale parte civile, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha assolto Cassano Laura dal reato di lesioni; considerato, preliminarmente, che sono manifestamente infondati tutti i motivi con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.
U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione in riferimento alla valutazione di attendibilità dei testi e della stessa persona offesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea valutazione della certificazione medica, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; considerato, inoltre, che tutte le doglianze tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estenso