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Ordinanza — n. 26582/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the conviction for assault based on factual grievances regarding the perforation of the eardrum, which the court found insufficient. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed in the lower court without providing specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints on facts or pedissequous repetition of arguments already rejected in the lower court without specific legal argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints reiteration of arguments lack of legal reasoning Court of Cassation aggressione fisica lesioni personali reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCENTI LUIGI nato a LUCERA il 09/03/1972 avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; n3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenti Luigi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice d'appello, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, posto che è stata accertata la perforazione della membrana timpanica, che certamente integra un'alterazione anatomico-funzionale integrante la nozione di lesioni; considerato, inoltre, che le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente