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Ordinanza — n. 26577/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26577/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO TULLIO nato a MASSAFRA il 15/03/1983 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che IPPOLITO TULLIO ricorre avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2022 dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in conferma della pronuncia dì primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui gli artt. 81, 56, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; considerato che I primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mare doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26577/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che IPPOLITO TULLIO ricorre avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2022 dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in conferma della pronuncia dì primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui gli artt. 81, 56, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; considerato che I primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mare doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese tempestività tributaria eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato dell'azione penale notifica tardiva dei difetti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO TULLIO nato a MASSAFRA il 15/03/1983 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che IPPOLITO TULLIO ricorre avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2022 dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, in conferma della pronuncia dì primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui gli artt. 81, 56, 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; considerato che I primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mare doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il President