Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded procedural violation claims regarding summons notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Cavaricci's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Cavaricci argued that the trial court violated procedural articles by failing to cite him personally, claiming the summons was only sent to his lawyer. The court rejected this, noting that the summons was legally notified to his appointed defense attorney at his registered address after a failed direct attempt, fully complying with statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal based on a violation of procedural norms regarding the citation of the accused is inadmissible if the alleged violation is manifestly refuted by the case file, as the notification to the defense attorney at the registered address constitutes valid service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVARICCI GIUSEPPE nato a NETTUNO il 10/11/1979 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che CAVARICCI GIUSEPPE ricorre avverso la sentenza emessa in data 24 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Roma che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione degli artt. 177, 178, lett. c), 179 e 601, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato è manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; rilevato che, invero, era stato disposto che la notifica del decreto di citazione fosse eseguita dalla Legione Carabinieri Lazio- stazione di Genzano di Roma, all'indirizzo presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio (via Sebastiano Silvestri n. 12, Genzano di Roma) e che, a seguito della redazione del verbale di vane ricerche, il decreto di citazione è stato notificato, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di fiducia in data 30 aprile 2022 e, pertanto, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il President