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Ordinanza — n. 26570/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26570/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC VINET nato a BITONTO il 17/10/1976 AHMETOVIC WILSON nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/07/1995 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ahmetovic Wilson e Ahnnetovic Vinet ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti dei suddetti imputati per il reato di rissa aggravata; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità è indeducibile in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in linea generale, è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, in quanto i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006 Rv. 236513); rilevato che, peraltro, nel caso di specie, i giudici di merito hanno puntualmente dato conto dell'attivo dinamismo dei ricorrenti nella vicenda della quale si tratta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26570/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in linea generale, è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, in quanto i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006 Rv. 236513); rilevato che, peraltro, nel caso di specie, i giudici di merito hanno puntualmente dato conto dell'attivo dinamismo dei ricorrenti nella vicenda della quale si tratta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ripetizione dell'indebito cattiva gestione violazione della buona fede appropriazione indebita di fondi restituzione dei conferimenti truffa in materia di prestazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC VINET nato a BITONTO il 17/10/1976 AHMETOVIC WILSON nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/07/1995 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ahmetovic Wilson e Ahnnetovic Vinet ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti dei suddetti imputati per il reato di rissa aggravata; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità è indeducibile in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in linea generale, è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, in quanto i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006 Rv. 236513); rilevato che, peraltro, nel caso di specie, i giudici di merito hanno puntualmente dato conto dell'attivo dinamismo dei ricorrenti nella vicenda della quale si tratta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consiglie