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Ordinanza — n. 26473/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding continuity of crime in drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for continuity of crime. The appellant argued that the court of appeal ignored established case law regarding the unity of criminal design in drug trafficking cases. The court ruled that the lower judge correctly applied the principle that acts preceding the criminal organization's formation cannot be considered part of its unified design.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The continuity of crime requires that subsequent offenses be programmed in their essential lines at the time of the first offense within the criminal organization, excluding acts predating the organization's formation.

Parole chiave

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continuity of crime criminal organization drug trafficking judicial execution unity of criminal design inadmissibility appeal criminal association criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Gennaro Presta ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte d'appello di Catanzaro,)3(i --n funzione di CT giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 73 D.p.r. n. 309 del 1990
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Gennaro Presta ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte d'appello di Catanzaro,)3(i --n funzione di CT giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA GENNARO nato a COSENZA il 19/11/1981 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Il

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Gennaro Presta ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte d'appello di Catanzaro,)3(i --n funzione di CT giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce violazione di legge penale, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste la riconducibilità della violazione della normativa in tema di stupefacenti all'oggetto del sodalizio criminale del quale il ricorrente faceva pacificamente parte secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Foggetti; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); richiamato, con specifico riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, motivando come i fatti relativi alla violazione dell'art. 73 D.pr. n. 309 del 1990 fossero antecedenti e lontani rispetto al suo ingresso nel sodalizio Rango-Zingari (avvenuto nel 2012), a dimostrazione dell'inesistenza di un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; considerato che - a fronte di tale congrua e logica motivazione - la difesa si è limitata a invocare l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione, riproponendo le argomentazioni contenute nell'originaria istanza di riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas